L’indennità di disoccupazione viene erogato dal paese di residenza, indipendentemente dal paese in cui si è lavorato. Però va rimarcato il fatto che, contrariamente a quanto indicato dalle direttive europee, il lavoratore disoccupato può iscriversi solo alle liste di disoccupazione del paese di residenza e non anche nel paese dell’ultimo impiego. Il Csir è impegnato da tempo ad ottenere la corretto applicazione del diritto soggettivo a potersi iscrivere ad ambedue le liste di collocamento.

L’indennità di disoccupazione NASpI
(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Questa prestazione interessa tutte/i le/i dipendenti, con la sola esclusione delle/degli assunte/i a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e delle operaie e degli operai agricoli, per le/i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica.

Le destinatarie e i destinatari della NASpI sono le lavoratrici e i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro comprese/i le/gli apprendiste/i, le/gli artiste/i con contratto di lavoro dipendente, i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70) e le/i dipendenti a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici esercizi.  La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in forma telematica,  entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

 

Requisiti e condizioni

Per poter accedere alla prestazione, le lavoratrici e i lavoratori devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requiisiti:

  • devono trovarsi in stato di disoccupazione;
  • devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione di almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possono dimostrare di avere lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti all’inizio della disoccupazione.

 

NOTA BENE: Il riconoscimento del diritto alla NASpI è subordinato, pena la decadenza, alla regolare partecipazione della lavoratrice e del lavoratore alle politiche attive proposte dai servizi per l’impiego!