In Italia esistono diverse modalità, attraverso le quali si può accedere alla pensione, di seguito riportiamo quelle principali evidenziando che essendo le norme alquanto complesse, verranno nelle pagine seguenti riportate delle indicazioni di massima, mentre per avere maggiori informazioni di dettaglio, sarà necessario rivolgersi agli sportelli dei Patronati.

Pensione anticipata

Possono accedere alla pensione anticipata, le lavoratrici e i lavoratori, che nel periodo 01.01.2019 al 31.12.2026, maturano una anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini e potranno andare in pensione dopo 3 (tre) mesi dalla maturazione del requisito. (così detta finestra).

Le lavoratrici e i lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, anche cumulando periodi assicurativi versati in più gestioni e periodi maturati in altri paesi. Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in Italia e all’estero.

 

Pensione anticipata per le lavoratrici e i lavoratori precoci

Dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di lavoratori, è prevista la possibilità di ridurre il requisito dell’anzianità contributiva fissata a 41 anni. Possono beneficiare del requisito ridotto le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o autonomi, che maturano 41 anni di contributi, che abbiano almeno 1 contributo versato prima del 1° gennaio 1996, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al compimento del diciannovesimo anno di età e che contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:

devono essere in stato di disoccupazione;

oppure

devono svolgere assistenza, da almeno 6 mesi in favore del coniuge o parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente;

oppure

devono avere un’invalidità civile accertata dalla competenti commissioni, superiore o uguale al 74%;

oppure

devono aver svolto, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, attività gravose/professioni (prevista nell’allegato B legge di bilancio per il 2018) oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, abbiano svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti previsti da una specifica tabella, che trovate presso i Patronati e i Sindacati) Anche in questo caso la decorrenza del trattamento pensionistico viene conseguito dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

 

Pensione anticipata “quota 100”

Per il triennio 2019-2021 è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato in via sperimentale, che prevede di poter accedere alla pensione, al raggiungimento di  un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni, chiamata “QUOTA 100”. Anche in questo caso la decorrenza del trattamento pensionistico viene conseguito dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

 

Pensione anticipata per le lavoratrici e i lavoratori, che svolgono attività usuranti

Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività usuranti (elenco definito dal d.m. del 19 maggio 1999; dal d.lgs. n.67 del 21 aprile 2011)  hanno diritto di accedere al pensionamento, con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. Il beneficio pensionistico, è concesso a condizione che l’attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

 

Pensione di vecchiaia

Nel biennio 2021-2022 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stato fissata al raggiungimento dei  67 anni, questo vale sia per le donne che per gli uomini. Oltre al requisito anagrafico è necessario aver maturato almeno 20 anni di contribuzione ed aver cessato l’attività lavorativa dipendente in Italia e all’estero. Rimangono vigenti le deroghe della normativa precedente, che consentono al pensionamento con almeno 15 anni di contribuzione, alle lavoratrici e lavoratori, che avevano raggiunto i 15 anni di contribuzione prima del 31 dicembre 1992.

 

Pensione ai superstiti

Questa pensione è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti della/del pensionata/o deceduta/o.

Si definisce “pensione indiretta”  se il decesso dell’assicurata/o avviene prima del pensionamento;

si definisce “pensione di reversibilità” se il decesso dell’assicurata/o avviene dopo il pensionamento.

Beneficiari

I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; le figlie –  i figli minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati.( a determinate e particolari condizioni altri soggetti, come nipoti, genitori , fratelli o sorelle possono beneficiare di questo diritto).

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, anche persone dello stesso sesso, che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati ”coniugi” a tutti gli effetti (L.n. 76 del 20/05/2016).

 

Assegno ordinario d’invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione non reversibile, prevista per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati o autonomi, legata a due condizioni:  il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio e il riconoscimento, da parte dell’ufficio medico legale dell’INPS, che la “capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.  L’assegno ha durata triennale, può essere rinnovato previa domanda e vista medica presso l’INPS. Dopo il secondo rinnovo l’assegno è considerato permanente, fatto salvi i controlli, che l’INPS può richiedere per verificare se le condizioni mediche non siano mutate. Con questo assegno, si può continuare a lavorare.

 

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità, è una prestazione reversibile, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio e il riconoscimento da parte dell’uffici medico legale dell’INPS di  ” una assoluta e permanente impossibilità di ogni attività a svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Requisito indispensabile è la cessazione di ogni attività lavorativa!