L’indennità di disoccupazione viene erogato dal paese di residenza, indipendentemente dal paese in cui si è lavorato. Però va rimarcato il fatto che, contrariamente a quanto indicato dalle direttive europee, il lavoratore disoccupato può iscriversi solo alle liste di disoccupazione del paese di residenza e non anche nel paese dell’ultimo impiego. Il Csir è impegnato da tempo ad ottenere la corretto applicazione del diritto soggettivo a potersi iscrivere ad ambedue le liste di collocamento.

Tra le varie forme di trasferimenti sociali vi è anche l’indennità di disoccupazione, una delle misure adottate dallo Stato per quanto concerne il mercato del lavoro che trova dettagliata disciplina nella legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (ZUTD).

In caso di disoccupazione si ha diritto a prestazioni in denaro:

  • se al momento della disoccupazione si ha all’attivo un periodo di copertura assicurativa contro la disoccupazione di almeno 9 mesi negli ultimi 24 mesi,
  • se si è di età inferiore ai 30 anni e al momento della disoccupazione si ha all’attivo un periodo di copertura assicurativa di almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi,
  • stante il versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione (fatta eccezione per chi aderisca al regime assicurativo in forza di un rapporto di lavoro e il datore di lavoro, quale soggetto tenuto al versamento dei contributi, non vi abbia provveduto),
  • qualora ci si trovi in uno stato di disoccupazione pur non essendo il rapporto di lavoro cessato per colpa propriaper volontà propria, previo possesso di altri requisiti a norma di legge, nonché
  • a condizione di iscriversi all’ente per l’occupazione e fare richiesta di esercitare il diritto all’indennità entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione obbligatoria.

 

La durata del periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione dipende dall’anzianità assicurativa complessiva, nello specifico:

  • 2 mesi per chi è di età inferiore ai 30 anni e al momento della disoccupazione risulta che sia stato assicurato per almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi,
  • 3 mesi per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 9 mesi e i 5 anni,
  • 6 mesi per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 5 e i 15 anni,
  • 9 mesi per chi è stato assicurato per un periodo compreso tra i 15 e i 25 anni,
  • 12 mesi per chi è stato assicurato per oltre 25 anni,
  • 19 mesi per chi è di età superiore ai 53 anni ed è stato assicurato per oltre 25 anni,
  • 25 mesi per chi è di età superiore ai 58 anni ed è stato assicurato per oltre 28 anni.

 

Per i primi tre mesi la prestazione erogata è pari all’80% del salario medio mensile,

  • nei nove mesi successivi è pari al 60%,
  • mentre dopo un anno è corrisponde al 50% dello stesso.