Diritti derivanti dal regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l’invalidità.
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata
La pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica che spetta all’avente diritto, ovvero all’assicurato che soddisfa determinati requisiti a norma di legge.
I requisiti utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevedono che l’assicurato (uomo o donna) abbia raggiunto i 65 anni d’età e maturato almeno 15 anni di contributi oppure abbia raggiunto i 60 anni di età maturando 40 anni di anzianità contributiva senza riscatti.
I limiti minimi di età per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia possono abbassarsi in conformità alla normativa vigente, ad esempio:
– per coloro che (uomini e donne) hanno aderito al regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l’invalidità prima del compimento dei 18 anni e hanno maturato 40 anni di contributi senza riscatto pur non avendo ancora raggiunto i 60 anni di età, nel qual caso l’età pensionabile minima non può abbassarsi oltre i 57 anni per le donne e i 58 per gli uomini.
Pensione di disabilità
Il diritto alla pensione di disabilità spetta all’assicurato che abbia una disabilità:
- di categoria I,
- di categoria II e non sia in grado di svolgere altre mansioni idonee in mancanza di un percorso di riabilitazione professionale, che tuttavia non viene riconosciuto a chi ha superato i 50 anni di età, oppure
- di categoria III e non si veda offrire un impiego idoneo o un altrettanto idoneo ricollocamento avendo già raggiunto i 63 o i 61 anni di età (rispettivamente, nel caso di uomini e donne).
quando l’invalidità è conseguenza di:
- un infortunio sul lavoro o una malattia professionale (a prescindere dall’anzianità contributiva);
- un infortunio non sul lavoro o una malattia – a condizione che al sopraggiungere della disabilità l’assicurato abbia maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno un terzo dell’intervallo di tempo compreso tra il compimento dei 20 anni di età e l’insorgere della disabilità (di seguito: anni lavorativi), laddove gli anni lavorativi vengono conteggiati come anni pieni.
L’assicurato che subisce una disabilità di categoria I prima del compimento dei 21 anni di età ha diritto alla pensione di disabilità se al manifestarsi della suddetta disabilità risulta aver già aderito al regime assicurativo obbligatorio o aver già maturato almeno tre mesi di anzianità assicurativa.
Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è una prestazione pensionistica che spetta al coniuge superstite.
Posto che soddisfino determinati requisiti, hanno diritto a beneficiare della pensione di reversibilità anche il coniuge divorziato o il partner dell’unione civile precedentemente legati all’assicurato defunto ovvero beneficiario di pensione, fermo il possesso dei requisiti di legge.
In caso di decesso dovuto a infortunio sul lavoro o malattia professionale, si ha diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dall’anzianità contributiva maturata dal defunto.
È possibile godere della pensione di reversibilità dell’assicurato defunto ovvero avente diritto alla pensione alle seguenti condizioni:
- avvenuto compimento dei 58 anni alla morte del coniuge o partner,
- totale inabilità al lavoro fino alla morte del coniuge o partner o sopraggiunta inabilità al lavoro entro un anno dal suo decesso,
- figli rimasti a carico all’indomani della morte del coniuge o partner che abbiano diritto alla pensione familiare e al cui mantenimento sia tenuto il coniuge superstite.
In caso di mancato compimento dei 58 anni alla morte dell’assicurato, avendo però raggiunto i 53 anni di età, sarà necessario attendere il compimento dei 58 anni per poter maturare il diritto alla pensione di reversibilità.
Pensione familiare
La pensione familiare è una prestazione pensionistica che spetta, stante il possesso dei requisiti a norma di legge, ai familiari del defunto pensionato o assicurato con una determinata anzianità contributiva:
– figli (nati nel e fuori dal matrimonio oppure adottivi);
– figli acquisiti, nipoti (figli dei figli) e altri minori senza genitori a carico dell’assicurato (si reputano senza genitori anche i nipoti ovvero altri minori i cui genitori siano in vita, ma del tutto inabili al lavoro);
* segnatamente fino al compimento dei 15 anni ovvero fino al termine degli studi e comunque non oltre i 26 anni di età.
– genitori (padre e madre, padre acquisito e madre acquisita), anche adottivi, a carico dell’assicurato;
– fratelli e sorelle a carico dell’assicurato fino alla sopraggiunta morte di quest’ultimo, che siano privi di mezzi propri di sostentamento:
- abitazione permanente in comune fino al sopraggiunto decesso;
- censo – introiti medi mensili in linea con quanto indicato dalla normativa vigente.
Ai fini della totale inabilità al lavoro, che nel caso dei figli funge da requisito per maturare il diritto alla pensione familiare o di reversibilità, vale l’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento; per altri potenziali beneficiari vale invece il requisito della disabilità di categoria I.
Pensione parziale
La pensione parziale è parte della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata percepita dall’assicurato che continua ad aderire al regime previdenziale, di importo proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. La richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione parziale può essere presentata a condizione di rientrare nel regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l’invalidità:
- sulla scorta di un rapporto di lavoro,
- sulla scorta dell’esercizio di un’attività autonoma,
- in quanto socio aziendale o agricoltore,
- previo possesso dei requisiti validi per maturare il diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.
Trasferimenti sociali derivanti dal regime obbligatorio di previdenza sociale e assicurazione per l’invalidità
- diritto alla riabilitazione professionale,
- diritto all’indennità di disabilità,
- diritto al ricollocamento e a un regime lavorativo a orario ridotto rispetto al tempo pieno, con un monte ore giornaliero non inferiore a quattro ore,
- diritto ad altre prestazioni a titolo di indennità, a carico dell’assicurazione per l’invalidità,
- diritto al rimborso delle spese di viaggio.